Come donare – Benefici fiscali

Per contribuire alle attività dell’associazione con donazioni liberali, esistono diverse possibilità: tramite conto corrente postale, bonifico bancario o assegno bancario. Qui di seguito trovi specificate queste modalità.

Ti ricordiamo che il codice fiscale dell’Associazione Culturale La Barriera è: 01985600186

Bonifico bancario
tramite bonifico intestato a Associazione La Barriera – Via Mons. Berruti, 2 – 27029 Vigevano. IBAN IT 56 H 03069 09606 10000 0168908 Intesa San Paolo causale: donazione.

Agevolazioni fiscali
In base alla normativa del D.P.R. 917/86 è possibile dedurre le donazioni per un importo non superiore a 1.549,37 euro o nel limite del 2% del reddito d’impresa annuo dichiarato.
Un’altra possibilità è quella che fa riferimento al D.L. 35/2005 secondo la quale si possono dedurre dal proprio reddito due donazioni, sia in denaro sia in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

NOTE
1. Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno.
2. Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.

Ti ricordiamo, inoltre, che:
– le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro;
– è preferibile rivolgersi al proprio consulente di fiducia per scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze;
– è opportuno  conservare la ricevuta, postale o bancaria, della tua donazione. Per le donazioni tramite domiciliazione bancaria/postale, carta di credito, bonifico e assegno l’estratto conto ha valore di ricevuta;
– le liberalità erogate in favore de La Barriera Onlus sono deducibili come quelle erogate alle onlus in quanto La Barriera è un’organizzazione di promozione sociale iscritta nel registro nazionale (rif. Art.14, D.L. 35/2005).
Art. 14.
ONLUS e terzo settore
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche’ quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.