Il diritto di cronaca

Il fondamento del diritto di cronaca è nell’art. 21 della Costituzione, in quanto libera manifestazione del pensiero. La cronaca si distingue dalle varie forme di espressione, riconducibili a quella norma costituzionale, principalmente per due ragioni. In primo luogo, si manifesta attraverso la narrazione di fatti. In secondo luogo, si rivolge alla collettività indiscriminata.

Essendo la cronaca narrazione di fatti rivolta alla collettività, se ne deduce che la sua funzione è quella di informare la collettività. Quella collettività il cui ruolo, nella società democratica, è inequivocabilmente delineato dall’art. 1 della Costituzione, laddove dice che “La sovranità appartiene al popolo”. Ed è proprio questa attribuzione di sovranità a connotare ulteriormente la funzione della cronaca.

La collettività, infatti, delega periodicamente la gestione della “cosa pubblica” (res publica) ai suoi rappresentanti eletti in Parlamento. E la delega deve avvenire con piena cognizione di causa. La collettività deve avere un quadro dettagliato sia di ciò che accade nel Paese, sia delle persone alle quali delega l’esercizio della sovranità. Ma, non disponendo di mezzi idonei, ecco che gli organi di informazione si incaricano di puntare i riflettori su quegli aspetti la cui valutazione determina la scelta del delegato. Di qui l’insostituibile funzione della cronaca: la raccolta di informazioni e la loro diffusione, in virtù del rapporto privilegiato che gli organi di informazione vantano con la realtà, allo scopo di consentire al popolo un corretto e consapevole esercizio di quella sovranità che l’art. 1 della Costituzione gli attribuisce.

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